UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846; 
  Vista la domanda con la quale il sindaco di S.  Severino  Rota,  in
provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione n. 59
del 21 dicembre  1944,  chiede  l'autorizzazione  a  ripristinare  la
antica denominazione del comune « Mercato S. Severino »; 
  Visto  il  parere   favorevole,   manifestato   dalla   Deputazione
provinciale  di  Salerno  in  adunanza  29  maggio   1945,   con   la
deliberazione n. 413; 
  Visto  l'art.  266  del  testo  unico  della   legge   comunale   e
provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846, e' abrogato. 
  Il comune  di  S.  Severino  Rota,  in  provincia  di  Salerno,  e'
autorizzato a riprendere  l'antica  denominazione  di  «  Mercato  S.
Severino». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 2 agosto 1945 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                                                PARRI 
 
  Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1945 
  Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 15. - FRASCA